La normativa italiana (legge n. 24/2017) impone, a chi eserciti le professioni sanitarie, una copertura per la Responsabilità civile verso terzi (responsabilità professionale). Il biologo rientra in tale categoria.
Ogni Professionista appartenente ad una delle Professioni Sanitarie, una volta conseguita la laurea ed iscrittosi al proprio Ordine di appartenenza, risponde, in relazione al proprio operato, per le seguenti responsabilità:
L’appartenenza all’ Ordine, comporta diritti e doveri; infatti ogni Ordine, in quanto tale, non solo tutela i propri iscritti ma anche i singoli cittadini che usufruiscono dei servizi offerti dai singoli Professionisti che vengono in contatto con loro.
Per la categoria dei biologi esisteva l’Ordine nazionale dei biologi (Onb) e il suo relativo albo i quali cessano di esistere a dicembre 2022 e vengono sostituiti dalla Federazione nazionale degli Ordini dei biologi (Fnob) e dagli Ordini regionali dei biologi.
La responsabilità civile grava su di un soggetto colpevole di inadempimento di un obbligo (responsabilità contrattuale) o per qualsiasi atto illecito, doloso o colposo, che rechi un ingiusto danno ad altri (responsabilità extracontrattuale);
La sanzione prevista dall’ordinamento nei confronti del soggetto civilmente responsabile è di natura risarcitoria: al fine di porre riparo al pregiudizio economico subito dal danneggiato.
La responsabilità penale èconseguente alla commissione di un illecito penale; la responsabilità è sempre personale ed il danno può essere commesso direttamente dal colpevole nei confronti di chi subisce il danno o intenzionalmente (dolo) o in modo preterintenzionale (con effetti realizzatisi superiori alle previsioni) o senza che vi sia stata volontà di procurare il danno stesso (colpa).
I danni possono essere causati anche da:
La sanzione prevista dall’ordinamento va dall’irrogazione di un’ammenda sino alla reclusione.
L’esercente la professione sanitaria che in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente è punibile solo in caso di colpa grave o dolo. La colpa sussiste quando l’azione o l’omissione dell’esercente la professione sanitaria, inosservante delle buone pratiche e delle regole dell’arte, crei un rischio irragionevole e inescusabile per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento.
La responsabilità civile per danni a persone derivanti da comportamenti sanitari colposi, verificatisi in una struttura sanitaria pubblica o privata, è a carico della struttura stessa e include ogni tipo di prestazione sanitaria eseguita all’interno della struttura stessa, comprese quelle libero professionali, ed è di natura contrattuale, disciplinata dall’articolo 1218 del codice civile.
La responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria è di natura extracontrattuale ed è pertanto disciplinata dall’articolo 2043 del codice civile.
La struttura sanitaria può esercitare azione integrale di rivalsa nei confronti dei propri prestatori d’opera, dipendenti e non, soltanto quando il fatto sia stato commesso con dolo.
Il personale sanitario che esercita la propria attività al di fuori di una struttura sanitaria deve essere provvisto di propria copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa, ciascun esercente la professione sanitaria deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione.
L'attività libero professionale è l'attività svolta dall’esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della struttura o all’interno della stessa o di cui si avvale in adempimento della propria obbligazione contrattualmente assunta con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la struttura o dal ruolo ricoperto.
Permette infatti di adempiere alla normativa pagando un premio molto basso.
L’assicurazione è prestata nella forma Claims made, prevede il tacito rinnovo, permette la scelta del massimale e include 10 anni di retroattività.
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