La legge emanata nel 2017, legge Gelli-Bianco, prevede a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private l’obbligo di assicurazione (o di un’analoga misura, per esempio autoassicurazione) a copertura sia della responsabilità civile contrattuale (cd. R.C. Professionale) che della responsabilità extracontrattuale (cd. R.C.T) verso terzi e verso i prestatori d’opera (cd. R.C.O.), anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.
Esiste quindi l’obbligo di una polizza assicurativa o di “analoghe misure”.
Il singolo professionista sanitario ha poi comunque l’obbligo di assicurazione, nel caso in cui svolga l’attività al di fuori della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale qualora abbia assunto un’obbligazione di natura contrattuale con il paziente per i rischi derivanti dall’esercizio della medesima attività.
Essendo obbligatorie entrambe le coperture, il medico o professionista sanitario che svolge l’attività di libero professionista all’interno della struttura sanitaria sarà coperto sia dalla polizza struttura sanitaria che dalla propria polizza professionale: infatti la struttura sanitaria dovrà rispondere al paziente sia per responsabilità contrattuale, che extracontrattuale, ed al medico stesso per la RCO.
Che la forma societaria sia una Spa, Srl, Sas o STP (Società tra Professionisti), si ha l’obbligatorietà dell’assicurazione (o di analoghe misure).
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